Lo Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Costituzione della Fondazione, sede e denominazione

1.1. Per iniziativa della Congregazione dei Padri Rogazionisti, che assume la qualità di Fondatore, è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA”, di seguito indicata come Fondazione. L’Ente Fondatore sarà sempre rappresentato dalla propria Provincia dell’Italia Centro Nord.

1.2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Padova (PD). Essa può istituire più sedi operative in Italia e/o all’estero.

Art. 2 – Durata

2.1. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi e finalità della Fondazione

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

  1. promuovere ogni tipo di intervento nel campo dell’educazione e dell’assistenza nei confronti di minori ed adulti svantaggiati o in difficoltà su tutto il territorio nazionale e all’estero;
  2. promuovere la visione antropologica che dichiara la dignità della persona secondo i principi del carisma dei Padri Rogazionisti;
  3. promuovere rapporti di carattere anche internazionale, con associazioni, sodalizi, enti e fondazioni straniere;
  4. promuovere la libertà e la dignità della persona, la solidarietà e l’uguaglianza di opportunità sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali sia in relazione alla differenza di genere;
  5. promuovere la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale delle persone accolte, e la loro partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, per la loro realizzazione individuale e sociale.

3.2. La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.

3.3. La Fondazione intende anche raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’intervento e che ne condividano lo spirito e le finalità, compreso il proprio Ente fondatore.

3.4. La Fondazione tutela il diritto di tutte le persone che versano in stato di bisogno, siano esse cittadini italiani che stranieri residenti e non residenti, nonché degli apolidi, agli interventi ed alle prestazioni dalla stessa erogate ed assume tutte le iniziative utili al reperimento di fondi destinati a finanziare interventi operativi a favore di tali persone.

Art. 4 – Oggetto della Fondazione

4.1. La Fondazione opera nei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza socio-sanitaria, assistenza sanitaria, educazione, formazione ed istruzione, nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale e opinioni politiche, in un contesto di miglioramento della qualità della vita individuale e sociale e della comunità di riferimento.

4.2. La Fondazione gestisce, sia in Italia che all’estero, strutture destinate all’accoglienza residenziale o in modo domiciliare promuovendo attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere.

4.3. Per il raggiungimento degli scopi e le finalità istituzionali, la Fondazione potrà inoltre:

  • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, viaggi, soggiorni di studio, scambi culturali, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, protocolli per l’affidamento a terzi di studi, ricerche o di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo;
  • favorire la costituzione di gruppi di volontariato cui potrà ricorrere per i propri scopi istituzionali, assicurando anche la formazione e l’impiego di volontari;
  • favorire e promuovere la raccolta anche pubblica di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

4.4. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendano necessarie od opportune a giudizio del Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento gestionale della Fondazione medesima.

TITOLO II – NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 5 – Patrimonio

5.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi incrementi del medesimo.

5.2. Il Fondo di dotazione iniziale consiste in un conferimento in denaro nella misura prevista dall’Atto costitutivo, del quale il presente Statuto ne è parte integrante.

5.3. Il Patrimonio iniziale potrà essere incrementato con:

  1. beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
  2. i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati espressamente ad incremento del patrimonio della Fondazione e dalla stessa accettati;
  3. eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, con espressa destinazione a patrimonio della Fondazione;
  4. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e dalle somme delle rendite e dei proventi non utilizzati che possono essere, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
  5. tutto ciò, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio della Fondazione;
  6. conferimenti di tutti gli ulteriori partecipanti alla Fondazione, fatto salvo quanto previsto nei due commi seguenti.

5.4. I contributi e proventi di eventuali sponsorizzazioni, da chiunque erogati, nonché gli ulteriori contributi erogati, a titolo di concorso alle spese di gestione della Fondazione, dai Sostenitori e dai Partecipanti o Aderenti, non costituiscono incremento del Patrimonio.

5.5. Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore a titolo di concorso alle spese di gestione.

Art. 6 – Fondo di gestione

6.1. Il Fondo di gestione, utilizzabile per l’attività corrente e la gestione della Fondazione, è costituito:

  1. dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
  2. da eventuali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere, sia di enti pubblici che privati, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  3. da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri enti o istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
  4. tutto ciò che proviene alla Fondazione, non destinato ad incremento del suo patrimonio, ivi compresi i contributi in denaro versati dai Sostenitori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo, oltre che per il concorso delle spese di gestione.

6.2. I proventi, le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 – Esercizio finanziario e bilanci

7.1. Le attività della Fondazione sono organizzate sulla base di programmi che si concretizzano con la redazione di un piano di attività annuale e/o pluriennale, sulla base dei quali impostare la programmazione budgetaria e le relative azioni di controllo.

7.2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

7.3. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. Eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt. 2423 e ss. del c.c. devono essere indicate nel bilancio. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio.

7.4. Entro il 30 novembre di ciascun anno deve essere approvato il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso. L’organo competente all’approvazione dei bilanci è il Consiglio di Amministrazione.

7.5. Il bilancio di previsione, la situazione patrimoniale ed il conto consuntivo sono inviati all’Ente fondatore entro i quindici giorni successivi all’approvazione.

7.6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dagli organi delegati dal Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato e/o delle deleghe specificatamente conferite.

7.7. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.8. E’ vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o ridistribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO III – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 – Membri della Fondazione

8.1. I membri della Fondazione si distinguono in:

  • Fondatore;
  • Sostenitori;

8.2. Il Fondatore è la Congregazione dei Padri Rogazionisti che ha sottoscritto l’atto costitutivo e ha costituito il Fondo di dotazione della Fondazione. L’Ente Fondatore sarà sempre rappresentato dalla propria Provincia dell’Italia Centro Nord.

8.3. Sono “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono agli scopi e al patrimonio della Fondazione, con contributi in denaro o in beni o con attività professionali o servizi. Le forme e la misura minima dei contributi e delle attività professionali e dei servizi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8.4. La qualifica di ‘Sostenitore’ si ottiene previa specifica domanda, presentata dal soggetto interessato o da terzi, indirizzata al Presidente e con successiva delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

8.5. I membri ‘Sostenitori’ della Fondazione, siano essi persone fisiche che giuridiche, possono essere anche di nazionalità straniera e aver sede all’estero.

8.6. I membri ‘Sostenitori’ si riuniscono almeno una volta all’anno in assemblea, unitamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione al fine di formulare raccomandazioni in merito agli indirizzi generali relativi ai campi di attività della Fondazione, con particolare riferimento al proprio apporto culturale e valoriale.

8.7. La qualifica di membro ‘Sostenitore’  si può perdere sulla base di una decisione a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

  1. morosità;
  2. inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto e con le modalità fissate dal Consiglio;
  3. condotta incompatibile con il dovere di collaborare con la Fondazione ed i suoi organi.

8.8. Nel caso di persone giuridiche e/o Enti, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  2. apertura di procedure di liquidazione;
  3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

8.9. I Sostenitori possono, in ogni momento, senza nulla pretendere, recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il preavviso deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione.

8.10. I membri Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, per particolare benemerenza, per la loro personalità e/o per l’importanza dell’apporto dato al perseguimento degli scopi e/o allo svolgimento delle attività della Fondazione.

Art. 9 – Organi della Fondazione

9.1. Gli organi della Fondazione sono:

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • il Direttore generale.

9.2. Gli organi della Fondazione godono di autonomia amministrativa e gestionale nel rispetto delle leggi e nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto.

9.3. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle decisioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi  – ivi comprese società ed enti di cui siano amministratori, sindaci, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente – interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Art. 10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Superiore Provinciale dell’Italia Centro Nord dell’Ente Fondatore o altro religioso Rogazionista da lui nominato e rimane in carica fino alla cessazione del mandato del predetto Superiore Provinciale.

10.2. La cessazione dall’incarico del Presidente comporta l’automatica decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione.

10.3. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.4. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la riunione annuale dei membri ‘Sostenitori’.

10.5. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, su mandato esplicito del Consiglio di Amministrazione.

10.6. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione immediatamente successiva.

10.7. Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito da un Vice Presidente che esercita tutte le sue funzioni ed è nominato dal Presidente stesso tra i Consiglieri in carica.

Art. 11 – Il Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, questi ultimi nominati dall’Ente Fondatore.

11.2. I quattro Consiglieri decadono al momento della cessazione dalla carica del Superiore Provinciale dell’Italia Centro Nord dell’Ente Fondatore. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, il Fondatore provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

  • nominare il Direttore Generale, sentito il parere vincolante dell’Ente Fondatore;
  • adottare i Regolamenti della Fondazione;
  • approvare, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il consuntivo ed il programma di attività;
  • controllare e monitorare costantemente che l’attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
  • deliberare l’acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
  • autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
  • approvare, su proposta del Direttore Generale, l’organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;
  • stipulare e rinnovare convenzioni con le Università su proposta del Direttore Generale;
  • stabilire il ristoro del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio dei Revisori, nonché gli emolumenti del Direttore Generale;
  • approvare le modifiche statutarie, sentito il parere vincolante dell’Ente Fondatore;
  • deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, sentito il parere vincolante dell’Ente Fondatore;
  • svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
  • attribuire la qualifica di membro ‘Sostenitore’ della Fondazione secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno; il Consiglio di Amministrazione viene altresì convocato ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell’avviso di convocazione.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

11.7. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora dell’adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

11.8. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

11.9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, a cura del Direttore Generale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo e dal medesimo verbalizzante.

11.10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare  parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori e/o al Direttore Generale, disciplinando i limiti e le modalità di esercizio della delega che è comunque revocabile in qualsiasi momento.

Art. 12 –  Collegio dei Revisori Legali dei Conti

12.1. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall’Ente Fondatore. Essi devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

12.2. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti vigila sulla gestione economica e finanziaria della medesima e sulla legittimità delle deliberazioni adottate dai suoi organi; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

12.3. I componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

12.4. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o i suoi componenti, anche individualmente, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma senza diritto di voto.

12.5. Il Collegio dura in carica tre esercizi finanziari e scade alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Art. 13 – Direttore Generale

13.1. Il Direttore Generale è l’organo esecutivo della Fondazione e può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere vincolante dell’Ente Fondatore.

13.2. L’incarico di Direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile, salvo revoca che può essere deliberata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, sentito in ogni caso il parere vincolante dell’Ente Fondatore.

13.3. Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria della Fondazione in conformità agli indirizzi generali ed alle linee programmatiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell’ambito dei poteri e delle attribuzioni conferitogli dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti oppure delegatigli dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina o successivamente.

13.4. Il Direttore Generale non può mai compiere atti di straordinaria amministrazione a meno che non sia a ciò espressamente delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Regolamenti

14.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare i seguenti Regolamenti:

  • Regolamento di amministrazione e contabilità, compreso il regolamento di budget, il quale deve prevedere i limiti della gestione ordinaria rispetto a quella straordinaria;
  • Regolamento di funzionamento degli organi;
  • Regolamento inerenti la funzionalità e l’organizzazione dei servizi posti in essere e gestiti dalla Fondazione;
  • Regolamento inerente l’acquisizione delle risorse umane e la loro formazione continua;
  • Ogni altro regolamento necessario per le attività della Fondazione.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 15 – Modifiche statutarie

15.1. Il presente statuto può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell’Ente Fondatore.

Art. 16 – Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni

16.1. La Fondazione si estingue:

  1. a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell’Ente Fondatore;
  2. in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
  3. a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l’insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali;
  4. a seguito di disposizioni dell’Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

16.2. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, il patrimonio della stessa si devolve, a norma dell’art. 31 del Codice Civile, a favore dell’Ente Fondatore.

16.3. I beni concessi in uso a vario titolo alla Fondazione, al momento dell’estinzione (scioglimento), tornano nella disponibilità dei loro proprietari (dei soggetti concedenti).

Art. 17 –  Clausola compromissoria

17.1. Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all’esecuzione, validità ed interpretazione del presente Statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

17.2. L’arbitro deciderà in via rituale e secondo equità.

17.3. La sede dell’arbitrato sarà stabilita dal Presidente.

Art. 18 – Rinvio e disposizioni transitorie

18.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti dettate in materia di Fondazioni senza scopo di lucro.

I diritti del presente Statuto sono riservati.